ASSOCIAZIONE PESCATORI F.A.L.C.
REGOLAMENTO DI PESCA
1) Nelle acque del lago di Santa Colomba possono pescare i tesserati della F.A.L.C. in possesso di regolare permesso.
2) L'apertura della pesca è fissata alla prima domenica di aprile. La chiusura è fissata per il 31 ottobre. La pesca è consentita solo da terra con una sola canna o lancio.
3) Le catture giornaliere ammesse sono di n° 2 lucci,n° 5 pezzi complessivi tra tinche, trote, carpe e n° 30 di persico. Raggiunto tale quantitativo il pescatore dovrà smettere di pescare.
4) Il socio munito di regolare permesso deve essere sempre in regola con la licenza governativa. Tali documenti devono essere, a richiesta, esibiti agli addetti alla sorveglianza. Il pescatore dovrà pure a richiesta delle guardie autorizzate aprire i contenitori portatili od altri mezzi di trasporto con l'esclusione di quelli costituenti luoghi di privata dimora, onde consentire i necessari controlli, pena il ritiro del permesso a tempo
indeterminato.
5) E' vietata la pesca con reti, fiocina, corde da fondo, palamiti e quanto altro vietato dalle leggi sulla pesca. E' vietata la pesca con esce artificiali in movimento (rapala, tirlindanan spinner bait) tranne che con le esche siliconiche da applicare sulla lenza di pesca. E’ consentita la pesca con ancoretta. E’ vietata qualsiasi forma di pasturazione, eccetto la pastura con sostanze vegetali (polenta, mais sfarinati, pane) per un quantitativo massimo giornaliero di Kg 0,5.
6) La pesca rimane chiusa tutti i venerdì non festivi.
7) La pesca è permessa solo nelle ore diurne come da regolamento provinciale, ossia un'ora prima del sorgere del sole fino ad un'ora dopo il tramonto.
8) Misure minime e tempo di divieto:
Trota fario cm 20 1/10 apertura anno successivo
Tinca cm 25 1/06 al 30/6
Carpa cm 30 1/06 al 30/6
Luccio cm 60 1/03 al 30/04
Persico cm 15 5/03 al 15/05
Anguilla cm 40
9) I pesci di misura inferiore a quella prescritta eventualmente catturati debbono essere liberati in acqua con la massima cura, ricorrendo se necessario al taglio della lenza. E' fatto divieto assoluto vendere o comunque permutare a scopo di lucro il pesce catturato. Il pesce deve essere conservato sul posto e non commutabile con altri pescatori.
10) Il pescatore deve tenersi ad una distanza tale da altro pescatore già sul posto, da non intralciare l'esercizio della pesca.
11) Ogni socio è invitato a controllare e segnalare alla Direzione F.A.L.C. per iscritto eventuali infrazioni al presente regolamento delle quali venisse a conoscenza. Il pesce catturato che non venga rimesso vivo in acqua dovrà essere asportato dal pescatore e non abbandonato in loco.
12) Contro il pescatore che trasgredirà il regolamento, ferme restando le pene stabilite dalla legge, la F.A.L.C. si riserva di prendere provvedimenti opportuni e promuovere azioni onde ottenere il risarcimento del danno subito. Ogni infrazione sarà punita con il ritiro del permesso, la durata del ritiro verrà stabilita dal collegio dei probiviri.
13) La F.A.L.C. è esonerata da ogni responsabilità per danni ed incidenti a persone o cose che dovessero succedere nell'esercizio della pesca nelle acque di sua gestione.
14) Per quanto non previsto dal presente regolamento e per le sanzioni, valgono le norme e disposizioni di legge emanate dalle autorità Provinciali in materia di pesca, se più restrittive.
15) Nel periodo previsto dalla legge è consentita la pesca notturna all'anguilla, carpa e tinca con il divieto di pesca nelle notti tra venerdì e
sabato.
16) In caso di trasgressione agli articoli del regolamento si applicano le seguenti sanzioni:
per l'articolo 2), 3), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11), 15) : un mese di sospensione
per l'articolo 4) : da uno a tre mesi di sospensione
Per il pescatore recidivo la sospensione del permesso va da un minimo di tre mesi al ritiro definitivo.
LA DIREZIONE