STATUTO
ASSOCIAZIONE F.A.L.C.
TITOLO I
Art. 1 - E' costituita a norma dell'art. 36 del codice civile un'associazione denominata F.A.L.C..
L'associazione ha sede in Fornace via Zetri n 10 e può istituire uffici anche in altre località.
L'associazione può aderire con delibera da adottarsi dall'assemblea generale ad altre associazioni o enti quando ciò torni utile al conseguimento dei fini sociali.
Art. 2 - L'associazione è apolitica e non ha finalità di lucro. Essa si propone di contribuire alla tutela e all'esercizio della pesca sportiva e dilettante nelle acque in gestione dell'associazione. A tal fine l'associazione si occuperà di una razionale coltivazione delle acque ad essa assentite, basata sull'incremento della loro produttività naturale, la salvaguardia dell'equilibrio biologico ed il mantenimento delle linee genetiche originarie delle specie ittiche nelle medesime presenti; di una adeguata sorveglianza; della preparazione tecnico sportiva dei pescatori dilettanti; di corresponsabilizzazione dei soci all'elaborazione degli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione in armonia con gli interessi provinciali, regionali e nazionali, entro i limiti e nel rispetto delle norme legislative e in collaborazione con gli organi preposti alla tutela della pesca; di svolgere in genere tutte le attività che si riconoscono utili per il raggiungimento dei fini che l'associazione si propone.
La gestione delle acque in concessione potrà essere effettuata anche attraverso sezioni minori che dovranno provvedere secondo le direttive dell'associazione concessionaria, unica responsabile nei confronti dell'amministrazione provinciale:
1) alla gestione dell'acquicoltura per le zone limitate secondo le indicazioni della carta ittica;
2) alla riscossione delle quote di cui al punto precedente;
3) all'emissione dei permessi di pesca temporanei anche limitatamente a una sola parte dell'area di concessione;
4) ad effettuare attività promozionali e sportive.
TITOLO II
Art. 3 - Possono far parte dell'associazione tutti i pescatori dilettanti in possesso di regolare licenza di pesca rilasciata dalla competente autorità che abbiano residenza (o la abbiano avuta per almeno cinque anni) in uno dei comuni ricompresi nel territorio della provincia autonoma di Trento.
E'comunque garantita la libera adesione come socio a chiunque abbia la residenza in uno dei comuni sul cui territorio si trovino le acque per le quali l'associazione ha ottenuto la concessione e precisamente nei comuni di :Fornace, Albiano, Lases e Civezzano.
L'ammissione dei soci avviene su domanda degli interessati.
L'accettazione delle domande per 1'ammissione dei nuovi soci è deliberata dal Consiglio Direttivo.
Art. 4 - Non possono far parte dell'associazione coloro che:
1) esercitano la pesca come attività professionale;
2) esercitano la pesca a scopo di lucro;
3) siano stati condannati per gravi reati relativi all'esercizio della pesca.
Art. 5- I soci sono ordinari o aggregati. Sono soci ordinari i pescatori che hanno compiuto il diciottesimo anno di età, che risultano iscritti e che sono in regola con il pagamento del canone sociale. Sono soci aggregati i giovani che non hanno compiuto il diciottesimo anno di età. I soci aggregati possono partecipare alle assemblee, ma senza diritto di voto.
Art. 6 - Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione, nonché per ogni altra delibera che l'assemblea si troverà ad assumere.
Art. 7 I soci sono tenuti a versare all'associazione, dal momento in cui entrano a farne parte, un contributo annuo nella misura e con le modalità che verranno di anno in anno stabilite dall'assemblea. Il socio che per qualsiasi ragione non avrà provveduto al suddetto versamento non avrà diritto a partecipare all'attività dell'Associazione fin tanto che non avrà provveduto a regolarizzare la propria posizione.
Il contributo associativo non è trasmissibile ad eccezione del trasferimento a causa di morte (e salvo verifica della sussistenza dei requisite soggettivi in capo agli eredi) e non è soggetto a rivalutazione.
Art. 8 - La qualità di socio si intende acquistata a tempo indeterminato e si perde per:
1) il venir meno dei requisiti di cui all'art. 3;
2) decesso;
3) recesso volontario;
4) indegnità dichiarata dal Collegio dei Probiviri;
5) mancato pagamento della quota associativa annuale, come determinata dagli organi della associazione, nonostante diffida scritta.
Art. 9 - Il socio può in ogni tempo recedere dall'associazione con preavviso di due mesi, presentando comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Chi recede dall'associazione per qualsiasi motivo non ha diritto alcuno sul patrimonio della stessa, ne ha diritto al rimborso dei contributi versati.
Art. 10 - Tutti i soci nonché i pescatori ospiti sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto, ad attenersi al regolamento di pesca ed alle disposizioni di volta in volta assunte dagli organi preposti. Si impegnano pure a prestare la loro collaborazione all'associazione per la realizzazione dei suoi fini istituzionali.
In caso di comportamento difforme, il consiglio direttivo con decisione motivata può adottare, a seconda della gravità, nei confronti di coloro che si rendano colpevoli di inosservanza o di violazione di quanto stabilito al precedente comma i seguenti provvedimenti:
1) richiamo verbale;
2) annotazione scritta;
3) ritiro a tempo determinato o indeterminato del permesso di pesca;
4) espulsione.
Il permesso ritirato rimane depositato presso la sede sociale e viene restituito alla scadenza del provvedimento.
Il socio sorpreso ad esercitare la pesca nel periodo del ritiro del permesso viene a tutti gli effetti considerato come privo di permesso del concessionario.
Contro i provvedimenti disciplinari e ammesso ricorso al collegio dei probiviri entro 15 giorni dalla notifica del provvedimento.
Entro i 15 giorni successivi il collegio dei probiviri dovrà emettere la propria decisione che è inappellabile.
TITOLO III
Art. 11- Gli organi dell'associazione sono:
1) l'assemblea generale;
2) il consiglio direttivo;
3) il presidente dell'associazione;
4) il collegio dei revisori;
5) il collegio dei probiviri.
Art. 12 - I componenti degli organi dell'associazione sono tenuti ad operare nell'interesse esclusivo dell'associazione stessa. Possono ricoprire cariche sociali solo i soci ordinari dell'associazione.
La carica di consigliere, probiviro, e revisore dei conti è incompatibile con quella ricoperta in altre associazioni aventi la medesima finalità.
La medesima incompatibilità sussiste per coloro che sono dipendenti delle predette associazioni o da enti aventi compiti di vigilanza e tutela della pesca.
Art. 13- L'assemblea generale dei soci e l'organo sovrano dell'associazione cui spetta di stabilire gli indirizzi e le linee generali che informano l'attività dell'associazione; e composta da tutti i soci, ognuno dei quali ha diritto ad un voto.
Sono ammessi alle assemblee tutti i soci che risultano iscritti nell'elenco dei soci alla data di convocazione delle stesse e che si trovino in regola con il pagamento del contributo annuale di cui all'art 7.
Ciascun socio potrà rappresentare sino ad un massimo di 1 socio, purché munito di regolare delega scritta.
Art. 14 - L'assemblea ha i seguenti compiti:
1) nomina del consiglio direttivo;
2) nomina del collegio dei revisori dei conti;
3) nomina del collegio dei probiviri;
4) stabilire, su proposta del consiglio, la misura del contributo annuale dovuto da ciascun socio;
5) approvazione del bilancio preventivo nonché di quello consuntivo di ogni esercizio che si chiuderà al 31 ottobre di ogni anno;
6) approvazione dell'operato del consiglio direttivo;
7) creazione di consorzi con altre associazioni di pescatori sportivi locali;
8) approvazione delle proposte di modifica dello Statuto, che potranno essere avanzate anche da singoli o da gruppi di soci al consiglio direttivo;
9) scioglimento dell'associazione secondo le modalità stabilite nell'art. 33.
Art. 15 - L'assemblea dei soci è convocata dal presidente dell'associazione (su delibera del Consiglio Direttivo) una volta all'anno entro il 31/12 per l'approvazione del bilancio preventivo e di quello consuntivo, nonché per l'assolvimento degli altri compiti fissati dal presente statuto e dalle
disposizioni di legge, mediante avviso affisso all'albo presso la sede della associazione, mediante avviso scritto a ciascun socio. Tutte le predette
formalità devono essere adempiute almeno dieci giorni prima della data fissata per l'assemblea.
L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione degli argomenti all'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo dell'assemblea.
L'assemblea generale e convocata altresì in via straordinaria ogniqualvolta il consiglio direttivo lo ritenga opportuno ovvero quando un quinto dei soci lo richieda.
L'assemblea straordinaria deve inoltre essere convocata in base a quanto previsto dagli art. 17, ultimo comma, 20, ultimo comma, 30, secondo comma, 23, ultimo comma, dello statuto.
Art. 16 - L'assemblea generale e presieduta dal presidente dell'associazione o, in caso di assenza o temporaneo impedimento, dal membro più anziano di carica del consiglio, ovvero dal membro più anziano di età.
All'apertura di ogni seduta 1’assemblea provvede ad eleggere un segretario, che dovrà redigere e sottoscrivere, assieme al presidente, il verbale finale.
Le riunioni dell'assemblea generale ordinaria sono valide in prima convocazione quando vi sia presente, in proprio o per delega almeno la maggioranza dei soci. In seconda convocazione le riunioni sono valide qualunque sia il numero dei soci presenti in proprio o per delega. Le delibere delle assemblee sono approvate a maggioranza assoluta dei votanti, salvo che non sia diversamente stabilito dal presente statuto o dalla legge.
L'assemblea delibera sui punti contenuti nell'ordine del giorno.
Proposte e mozioni di qualsiasi natura che si intendano presentare all'Assemblea devono essere scritte e sottofirmate da almeno dieci soci e presentate al presidente almeno cinque giorni prima della data fissata per l’adunanza.
Le mozioni urgenti e le proposte di modifica dell'ordine del giorno in merito alla successione degli argomenti da trattare possono essere presentate anche a voce durante i lavori dell'assemblea e possono essere inserite nell'ordine del giorno con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Le votazioni si fanno di norma per alzata di mano a meno che un quarto degli aventi diritto al voto presenti in assemblea chieda la votazione a scrutinio segreto.
Della discussione e delle decisioni adottate sarà redatto apposito processo verbale sottofirmato dal presidente, dal segretario e da due scrutatori delegati dall'assemblea stessa.
Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità mediante affissione all'albo della sede del relativo processo verbale.
Art. 17 - I1 consiglio direttivo e composto da n. 6 membri, eletti tra i propri componenti che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età dall'assemblea dei soci iscritti, da tenersi di norma in giorno non lavorativo e con le modalità previste dai successivi artt. 30, 31, 32. I soci residenti nei Comuni di cui all'art. 3 hanno diritto di essere rappresentati nel consiglio direttivo da almeno quattro membri.
Risultano eletti i candidati che avranno ottenuto il maggior numero di voti, fatto salvo il principio di rappresentanza di cui al secondo comma del presente articolo. E’ fatta salva la rappresentanza di almeno un membro per ciascuno dei Comuni di cui all’art. 3 salvo che i candidati abbiano ottenuto il 6 % (sei) dei voti validi in assemblea.
Il consiglio direttivo resta in carico per n. 3 anni e i suoi membri sono rieleggibili.
In caso di dimissioni o decesso o decadenza di un consigliere, il consiglio direttivo, alla prima successiva riunione procede alla sua sostituzione con il primo dei non eletti.
Qualora non sia possibile la sostituzione a norma del comma precedente, si procede all’integrazione del membro mediante elezioni parziali.
Qualora per dimissioni, decesso o decadenza il numero dei consiglieri eletti dall'assemblea venisse ad essere inferiore alla metà più uno del numero fissato nel primo comma del presente articolo, il presidente uscente dovrà convocare entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento un'assemblea straordinaria per il rinnovo del consiglio, fermo restando che sino alla reintegrazione dell'organo restano in carica i consiglieri precedenti, che si devono occupare della gestione ordinaria dell'associazione. La convocazione è fatta dal Presidente uscente, o in difetto dal presidente del collegio dei probiviri.
Art. 18 - I nuovi eletti devono riunirsi entro otto giorni dalla avvenuta assemblea, su comunicazione del presidente uscente o in caso di mancata comunicazione da parte dello stesso, su richiesta scritta della maggioranza del consiglio direttivo uscente.
La presenza alla prima riunione del consigliere eletto costituisce formale accettazione della nomina. Gli assenti ingiustificati sono da ritenersi dimissionari.
Il consiglio direttivo nella sua prima seduta provvede alla nomina del presidente, del vicepresidente, del segretario e del cassiere. Il presidente dovrà essere eletto tra i membri che rappresentano i comuni di cui all’art. 3.
Il consiglio direttivo si riunisce tutte le volte che il presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno un quinto dei suoi membri e comunque almeno una volta all'anno, per deliberare in ordine al bilancio consuntivo e preventivo dell'associazione.
Le riunioni del consiglio direttivo sono valide quando ad esse interviene la maggioranza dei consiglieri. Le decisioni sono adottate a maggioranza dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del presidente.
Le convocazioni per le riunioni del consiglio devono contenere l'ordine del giorno e gli argomenti da trattare cui i consiglieri devono strettamente attenersi. La richiesta di inserimento di qualsiasi altro argomento deve essere preventivamente indirizzata per iscritto al presidente che provvederà in merito.
Il consiglio è presieduto dal presidente e in sua assenza dal vicepresidente; in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti.
Della riunione del consiglio verrà redatto processo verbale su apposito libro che dovrà essere sottoscritto dal presidente e dal segretario. In ogni momento i soci dell'associazione potranno prendere visione dello stesso.
Art. 19 - I consiglieri che mancano ingiustificatamente a tre riunioni consecutive del consiglio direttivo sono dichiarati decaduti.
Art. 20 - Al consiglio direttivo spetta la direzione e l'amministrazione dell'associazione, nonché tutti gli altri adempimenti che non siano espressamente riservati all'assemblea a norma del presente statuto e/o dalla legge.
In particolare sono compiti del consiglio direttivo:
1) l'eventuale assunzione di dipendenti e impiegati nonché la determinazione della relativa retribuzione;
2) l'eventuale nomina di guardiapesca volontari;
3) a decisione sulle domande di ammissione di nuovi soci;
4) l'adozione di provvedimenti e sanzioni nei confronti dei soci e dei pescatori ospiti a norma dell'art. 10;
5) stabilire il costo dei permessi di pesca;
6) il convenzionamento di nuove acque;
7) il piano generale di semine, in conformità con le norme vigenti;
8) la stesura del regolamento interno di pesca annuale;
9) la predisposizione e deliberazione del rendiconto consuntivo e del bilancio di previsione;
10) la presentazione all'assemblea di eventuali proposte di modifica dello statuto;
Il consiglio direttivo può altresì in caso di urgenza adottare decisioni spettanti all'assemblea; in tal caso l'assemblea dei soci dovrà essere convocata in via straordinaria entro trenta giorni e la decisione assunta dal consiglio dovrà essere ratificata a maggioranza .
Art. 21- In caso di urgenza le deliberazioni del consiglio direttivo potranno essere assunte da un comitato ristretto composto dal presidente, dal vicepresidente, dal segretario e dall'eventuale responsabile del settore; le decisioni così adottate dovranno essere ratificate dal consiglio direttivo nella prima riunione successiva.
Art. 22 - Il presidente del consiglio direttivo e presidente dell'associazione; ha la legale rappresentanza dell'associazione a tutti gli effetti e può delegare le proprie funzioni per determinati atti ad uno dei membri del consiglio direttivo.
In caso di assenza o impedimento del presidente dell'associazione, questi viene sostituito dal vicepresidente ed in caso di assenza o impedimento di entrambi dal membro più anziano di carica del consiglio.
Art. 23 - L'assemblea nomina ogni n. 3 anni un collegio di revisori dei Conti composto di due membri effettivi e uno supplente.
Non sono eleggibili e se eletti decadono i parenti e gli affini entro in terzo grado del presidente dell'associazione o dei membri del consiglio direttivo.
I revisori dei Conti possono essere rieletti.
Il collegio dei revisori dei conti si raduna almeno due volte all'anno; delle riunioni viene redatto un verbale che sarà iscritto in apposito libro e firmato dagli intervenuti.
I revisori dei conti possono partecipare previo invito alle riunioni del consiglio direttivo, senza diritto di voto.
I revisori dei Conti curano il controllo delle spese, sorvegliano la gestione amministrativa dell'associazione e ne riferiscono all'assemblea generale.
In caso di riscontrate gravi irregolarità amministrative devono chiedere la convocazione dell'assemblea straordinaria .
Art. 24 - L'assemblea generale nomina ogni n. 3 anni il collegio dei probiviri formato da due membri effettivi e uno supplente.
Non sono eleggibili e se eletti decadono i parenti e gli affini entro in terzo grado del presidente dell'associazione o dei membri del consiglio
direttivo.
I componenti del comitato dei probiviri possono essere rieletti.
Nella prima riunione dopo l'elezione essi dovranno procedere ad eleggere nel proprio seno il presidente.
Tutte le eventuali controversie che dovessero insorgere tra relativamente al rapporto associativo e tra questi e l'associazione o i suoi soci organi saranno devolute a detti probiviri i quali giudicheranno ex bono et aequo senza formalità di procedura e con decisione inappellabile da adottarsi previa audizione delle parti.
Spetta altresì al comitato dei probiviri l'interpretazione autentica dello statuto.
Art. 25 - Spetta al segretario sovrintendere alla verifica ed al disbrigo della corrispondenza alla tenuta degli schedari di scadenza per il versamento delle quote di rinnovo delle concessioni, che dovrà notificare in tempo utile al consiglio direttivo, all'ordinamento ed alla conservazione degli atti concernenti i servizi di vigilanza, alla stesura dei ricorsi, oltre a tutte le altre incombenze inerenti il regolare funzionamento dell'ufficio di segreteria. Potrà inoltre rilasciare copie autentiche di atti dell'associazione, previo benestare del presidente.
E' compito del cassiere curare la tenuta e l'aggiornamento dei libri contabili, provvedere al ricevimento e al pagamento delle fatture, nonché al versamento del premio di assicurazione dei soci e dei contributi di eventuali dipendenti, oltre a sovrintendere allo svolgimento di tutti i lavori contabili e di cassa inerenti la gestione amministrativa dell'associazione.
Una medesima persona può svolgere contemporaneamente le funzioni di segretario e di cassiere.
Art. 26 - Tutte le cariche elettive sono gratuite.
TITOLO IV
Art. 27 - Il patrimonio dell'associazione è costituito da:
1) beni mobili ed immobili di proprietà dell'associazione;
2) eventuali fondi di riserva costituiti dalle eccedenze di bilancio;
3) eventuali donazioni, erogazioni o lasciti.
Le entrate dell'associazione sono costituite:
1) dal contributo sociale e permessi d'ospite;
2) da ogni altra entrata, sovvenzione o contributo che concorrano ad incrementare la disponibilità di bilancio.
I proventi derivanti da attività commerciali o produttive marginali sono inseriti in apposita voce del bilancio dell'associazione; l'assemblea delibera sulla utilizzazione dei proventi che deve essere comunque in armonia con le finalità statutarie dell'associazione.
E' vietato distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
I singoli associati non possono chiedere la divisione del patrimonio ne esigere la restituzione del contributo annuale versato in caso di scioglimento, per qualunque causa, del rapporto associativo.
Art. 28 - L'anno finanziario inizia il 16 novembre e termina il 15 novembre di ogni anno. Entro trenta giorni dalla fine di ogni esercizio il consiglio direttivo deve redigere il bilancio consuntivo. Il bilancio preventivo e quello consuntivo devono essere approvati dall'assemblea ordinaria ogni anno entro il mese di aprile.
Esso deve essere depositato presso la sede dell'associazione entro 15 giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato.
Inoltre deve essere messo a disposizione per la prescritta revisione da parte del collegio dei revisori dei conti.
Il cassiere è autorizzato a pagare le spese di normale amministrazione. Le altre devono essere preventivamente autorizzate dal consiglio direttivo e controfirmate dal presidente. Le spese postelegrafoniche, di viaggio, per semine ed altre di analoga natura possono essere rimborsate previa sottoscrizione del presidente o del vicepresidente. Le note spese del presidente devono essere firmate dal vicepresidente.
Per l'uso del proprio automezzo privato per ragioni di servizio se autorizzato e previsto un rimborso spese, stabilito dal consiglio direttivo.
TITOLO V
Art. 29 - L'associazione istituisce un corpo di vigilanza per un corretto esercizio della pesca nelle acque in gestione composto dai guardiapesca anche volontari.
I guardiapesca vengono nominati dal consiglio direttivo. Il guardiapesca tiene un diario controllabile dal presidente dell’associazione sulle ispezioni effettuate con località ed i giorni dei controlli; senza riguardo a persone, lo stesso deve notificare al consiglio direttivo ogni constatazione venir portata a conoscenza dello stesso.
Il guardiapesca che in qualsiasi modo dovesse mancare al suo dovere, sarà sottoposto dal consiglio direttivo a procedimento disciplinare e se ne viene accertata la colpevolezza immediatamente rimosso dall'incarico e se socio espulso dall'associazione.
Spetta al consiglio direttivo fissare i compensi o stabilire i criteri per il rimborso delle spese sostenute.
Art. 30 - Gli organi collegiali dell'associazione vengono rieletti ogni 3 anni.
Nel caso di eventuali dimissioni collegiali del consiglio direttivo, del collegio dei revisori dei conti o del comitato dei probiviri, fermo restando quanto previsto dall'art. 17, il presidente dell'associazione, o in difetto il presidente del collegio dei probiviri, deve convocare l'assemblea dei soci per le elezioni dell'organo dimissionario entro 30 giorni dalla data delle dimissioni.
Un mese prima della scadenza del mandato il consiglio direttivo procederà alla nomina della commissione elettorale composta di tre membri effettivi e due supplenti scelti trai soci di provata capacità e moralità.
I soci prescelti dovranno confermare la propria disponibilità con dichiarazione scritta indirizzata al presidente dell'associazione.
La commissione elettorale e convocata dal presidente dell'associazione entro sei giorni dalla nomina per l'elezione in proprio seno del presidente.
E' compito della commissione elettorale provvedere alla organizzazione delle elezioni per le cariche sociali nonché alla predisposizione e consegna delle schede elettorali e all'approntamento delle tabelle di scrutinio.
Art. 31- Le candidature individuali devono pervenire al consiglio direttivo entro il giorno delle votazioni.
La commissione elettorale provvede successivamente alla compilazione di un unica lista in stretto ordine alfabetico comprendente i nominativi di tutti i candidati presenti ai sensi dei commi precedenti.
Art. 32 - Ogni elettore può votare per un numero massimo di 6 nominativi, pena la nullità della scheda.
E' facoltà dell'elettore aggiungere altri nominativi nello spazio appositamente riservato sulla scheda ma comunque un numero non superiore a
6.
Le schede votate qualora lo spoglio non avvenga nella sede delle elezioni sono trasferite a cura del seggio elettorale composto di 2 soci nominati tra i presenti dell'assemblea opportunamente sigillate presso la sede dell'associazione ove i componenti il seggio elettorale procedono alle operazioni di scrutinio.
Avverso l'operato del seggio elettorale e della commissione elettorale è ammesso ricorso scritto e motivato al comitato dei probiviri uscente entro 5 giorni dalle avvenute elezioni.
Gli eventuali ricorsi non sospendono l'insediamento degli organi collegiali eletti, sino a definitiva pronuncia da parte del comitato dei
probiviri.
Art. 33- Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea straordinaria con la maggioranza di due terzi dei soci. I1 patrimonio residuo dell'associazione deve essere devoluto ad associazione con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità, sentito 1'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23.12.1996 n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Art. 34- Per tutto quanto non è contenuto nel presente statuto valgono le disposizioni di legge.
Art. 1 - E' costituita a norma dell'art. 36 del codice civile un'associazione denominata F.A.L.C..
L'associazione ha sede in Fornace via Zetri n 10 e può istituire uffici anche in altre località.
L'associazione può aderire con delibera da adottarsi dall'assemblea generale ad altre associazioni o enti quando ciò torni utile al conseguimento dei fini sociali.
Art. 2 - L'associazione è apolitica e non ha finalità di lucro. Essa si propone di contribuire alla tutela e all'esercizio della pesca sportiva e dilettante nelle acque in gestione dell'associazione. A tal fine l'associazione si occuperà di una razionale coltivazione delle acque ad essa assentite, basata sull'incremento della loro produttività naturale, la salvaguardia dell'equilibrio biologico ed il mantenimento delle linee genetiche originarie delle specie ittiche nelle medesime presenti; di una adeguata sorveglianza; della preparazione tecnico sportiva dei pescatori dilettanti; di corresponsabilizzazione dei soci all'elaborazione degli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione in armonia con gli interessi provinciali, regionali e nazionali, entro i limiti e nel rispetto delle norme legislative e in collaborazione con gli organi preposti alla tutela della pesca; di svolgere in genere tutte le attività che si riconoscono utili per il raggiungimento dei fini che l'associazione si propone.
La gestione delle acque in concessione potrà essere effettuata anche attraverso sezioni minori che dovranno provvedere secondo le direttive dell'associazione concessionaria, unica responsabile nei confronti dell'amministrazione provinciale:
1) alla gestione dell'acquicoltura per le zone limitate secondo le indicazioni della carta ittica;
2) alla riscossione delle quote di cui al punto precedente;
3) all'emissione dei permessi di pesca temporanei anche limitatamente a una sola parte dell'area di concessione;
4) ad effettuare attività promozionali e sportive.
TITOLO II
Art. 3 - Possono far parte dell'associazione tutti i pescatori dilettanti in possesso di regolare licenza di pesca rilasciata dalla competente autorità che abbiano residenza (o la abbiano avuta per almeno cinque anni) in uno dei comuni ricompresi nel territorio della provincia autonoma di Trento.
E'comunque garantita la libera adesione come socio a chiunque abbia la residenza in uno dei comuni sul cui territorio si trovino le acque per le quali l'associazione ha ottenuto la concessione e precisamente nei comuni di :Fornace, Albiano, Lases e Civezzano.
L'ammissione dei soci avviene su domanda degli interessati.
L'accettazione delle domande per 1'ammissione dei nuovi soci è deliberata dal Consiglio Direttivo.
Art. 4 - Non possono far parte dell'associazione coloro che:
1) esercitano la pesca come attività professionale;
2) esercitano la pesca a scopo di lucro;
3) siano stati condannati per gravi reati relativi all'esercizio della pesca.
Art. 5- I soci sono ordinari o aggregati. Sono soci ordinari i pescatori che hanno compiuto il diciottesimo anno di età, che risultano iscritti e che sono in regola con il pagamento del canone sociale. Sono soci aggregati i giovani che non hanno compiuto il diciottesimo anno di età. I soci aggregati possono partecipare alle assemblee, ma senza diritto di voto.
Art. 6 - Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione, nonché per ogni altra delibera che l'assemblea si troverà ad assumere.
Art. 7 I soci sono tenuti a versare all'associazione, dal momento in cui entrano a farne parte, un contributo annuo nella misura e con le modalità che verranno di anno in anno stabilite dall'assemblea. Il socio che per qualsiasi ragione non avrà provveduto al suddetto versamento non avrà diritto a partecipare all'attività dell'Associazione fin tanto che non avrà provveduto a regolarizzare la propria posizione.
Il contributo associativo non è trasmissibile ad eccezione del trasferimento a causa di morte (e salvo verifica della sussistenza dei requisite soggettivi in capo agli eredi) e non è soggetto a rivalutazione.
Art. 8 - La qualità di socio si intende acquistata a tempo indeterminato e si perde per:
1) il venir meno dei requisiti di cui all'art. 3;
2) decesso;
3) recesso volontario;
4) indegnità dichiarata dal Collegio dei Probiviri;
5) mancato pagamento della quota associativa annuale, come determinata dagli organi della associazione, nonostante diffida scritta.
Art. 9 - Il socio può in ogni tempo recedere dall'associazione con preavviso di due mesi, presentando comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Chi recede dall'associazione per qualsiasi motivo non ha diritto alcuno sul patrimonio della stessa, ne ha diritto al rimborso dei contributi versati.
Art. 10 - Tutti i soci nonché i pescatori ospiti sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto, ad attenersi al regolamento di pesca ed alle disposizioni di volta in volta assunte dagli organi preposti. Si impegnano pure a prestare la loro collaborazione all'associazione per la realizzazione dei suoi fini istituzionali.
In caso di comportamento difforme, il consiglio direttivo con decisione motivata può adottare, a seconda della gravità, nei confronti di coloro che si rendano colpevoli di inosservanza o di violazione di quanto stabilito al precedente comma i seguenti provvedimenti:
1) richiamo verbale;
2) annotazione scritta;
3) ritiro a tempo determinato o indeterminato del permesso di pesca;
4) espulsione.
Il permesso ritirato rimane depositato presso la sede sociale e viene restituito alla scadenza del provvedimento.
Il socio sorpreso ad esercitare la pesca nel periodo del ritiro del permesso viene a tutti gli effetti considerato come privo di permesso del concessionario.
Contro i provvedimenti disciplinari e ammesso ricorso al collegio dei probiviri entro 15 giorni dalla notifica del provvedimento.
Entro i 15 giorni successivi il collegio dei probiviri dovrà emettere la propria decisione che è inappellabile.
TITOLO III
Art. 11- Gli organi dell'associazione sono:
1) l'assemblea generale;
2) il consiglio direttivo;
3) il presidente dell'associazione;
4) il collegio dei revisori;
5) il collegio dei probiviri.
Art. 12 - I componenti degli organi dell'associazione sono tenuti ad operare nell'interesse esclusivo dell'associazione stessa. Possono ricoprire cariche sociali solo i soci ordinari dell'associazione.
La carica di consigliere, probiviro, e revisore dei conti è incompatibile con quella ricoperta in altre associazioni aventi la medesima finalità.
La medesima incompatibilità sussiste per coloro che sono dipendenti delle predette associazioni o da enti aventi compiti di vigilanza e tutela della pesca.
Art. 13- L'assemblea generale dei soci e l'organo sovrano dell'associazione cui spetta di stabilire gli indirizzi e le linee generali che informano l'attività dell'associazione; e composta da tutti i soci, ognuno dei quali ha diritto ad un voto.
Sono ammessi alle assemblee tutti i soci che risultano iscritti nell'elenco dei soci alla data di convocazione delle stesse e che si trovino in regola con il pagamento del contributo annuale di cui all'art 7.
Ciascun socio potrà rappresentare sino ad un massimo di 1 socio, purché munito di regolare delega scritta.
Art. 14 - L'assemblea ha i seguenti compiti:
1) nomina del consiglio direttivo;
2) nomina del collegio dei revisori dei conti;
3) nomina del collegio dei probiviri;
4) stabilire, su proposta del consiglio, la misura del contributo annuale dovuto da ciascun socio;
5) approvazione del bilancio preventivo nonché di quello consuntivo di ogni esercizio che si chiuderà al 31 ottobre di ogni anno;
6) approvazione dell'operato del consiglio direttivo;
7) creazione di consorzi con altre associazioni di pescatori sportivi locali;
8) approvazione delle proposte di modifica dello Statuto, che potranno essere avanzate anche da singoli o da gruppi di soci al consiglio direttivo;
9) scioglimento dell'associazione secondo le modalità stabilite nell'art. 33.
Art. 15 - L'assemblea dei soci è convocata dal presidente dell'associazione (su delibera del Consiglio Direttivo) una volta all'anno entro il 31/12 per l'approvazione del bilancio preventivo e di quello consuntivo, nonché per l'assolvimento degli altri compiti fissati dal presente statuto e dalle
disposizioni di legge, mediante avviso affisso all'albo presso la sede della associazione, mediante avviso scritto a ciascun socio. Tutte le predette
formalità devono essere adempiute almeno dieci giorni prima della data fissata per l'assemblea.
L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione degli argomenti all'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo dell'assemblea.
L'assemblea generale e convocata altresì in via straordinaria ogniqualvolta il consiglio direttivo lo ritenga opportuno ovvero quando un quinto dei soci lo richieda.
L'assemblea straordinaria deve inoltre essere convocata in base a quanto previsto dagli art. 17, ultimo comma, 20, ultimo comma, 30, secondo comma, 23, ultimo comma, dello statuto.
Art. 16 - L'assemblea generale e presieduta dal presidente dell'associazione o, in caso di assenza o temporaneo impedimento, dal membro più anziano di carica del consiglio, ovvero dal membro più anziano di età.
All'apertura di ogni seduta 1’assemblea provvede ad eleggere un segretario, che dovrà redigere e sottoscrivere, assieme al presidente, il verbale finale.
Le riunioni dell'assemblea generale ordinaria sono valide in prima convocazione quando vi sia presente, in proprio o per delega almeno la maggioranza dei soci. In seconda convocazione le riunioni sono valide qualunque sia il numero dei soci presenti in proprio o per delega. Le delibere delle assemblee sono approvate a maggioranza assoluta dei votanti, salvo che non sia diversamente stabilito dal presente statuto o dalla legge.
L'assemblea delibera sui punti contenuti nell'ordine del giorno.
Proposte e mozioni di qualsiasi natura che si intendano presentare all'Assemblea devono essere scritte e sottofirmate da almeno dieci soci e presentate al presidente almeno cinque giorni prima della data fissata per l’adunanza.
Le mozioni urgenti e le proposte di modifica dell'ordine del giorno in merito alla successione degli argomenti da trattare possono essere presentate anche a voce durante i lavori dell'assemblea e possono essere inserite nell'ordine del giorno con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Le votazioni si fanno di norma per alzata di mano a meno che un quarto degli aventi diritto al voto presenti in assemblea chieda la votazione a scrutinio segreto.
Della discussione e delle decisioni adottate sarà redatto apposito processo verbale sottofirmato dal presidente, dal segretario e da due scrutatori delegati dall'assemblea stessa.
Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità mediante affissione all'albo della sede del relativo processo verbale.
Art. 17 - I1 consiglio direttivo e composto da n. 6 membri, eletti tra i propri componenti che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età dall'assemblea dei soci iscritti, da tenersi di norma in giorno non lavorativo e con le modalità previste dai successivi artt. 30, 31, 32. I soci residenti nei Comuni di cui all'art. 3 hanno diritto di essere rappresentati nel consiglio direttivo da almeno quattro membri.
Risultano eletti i candidati che avranno ottenuto il maggior numero di voti, fatto salvo il principio di rappresentanza di cui al secondo comma del presente articolo. E’ fatta salva la rappresentanza di almeno un membro per ciascuno dei Comuni di cui all’art. 3 salvo che i candidati abbiano ottenuto il 6 % (sei) dei voti validi in assemblea.
Il consiglio direttivo resta in carico per n. 3 anni e i suoi membri sono rieleggibili.
In caso di dimissioni o decesso o decadenza di un consigliere, il consiglio direttivo, alla prima successiva riunione procede alla sua sostituzione con il primo dei non eletti.
Qualora non sia possibile la sostituzione a norma del comma precedente, si procede all’integrazione del membro mediante elezioni parziali.
Qualora per dimissioni, decesso o decadenza il numero dei consiglieri eletti dall'assemblea venisse ad essere inferiore alla metà più uno del numero fissato nel primo comma del presente articolo, il presidente uscente dovrà convocare entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento un'assemblea straordinaria per il rinnovo del consiglio, fermo restando che sino alla reintegrazione dell'organo restano in carica i consiglieri precedenti, che si devono occupare della gestione ordinaria dell'associazione. La convocazione è fatta dal Presidente uscente, o in difetto dal presidente del collegio dei probiviri.
Art. 18 - I nuovi eletti devono riunirsi entro otto giorni dalla avvenuta assemblea, su comunicazione del presidente uscente o in caso di mancata comunicazione da parte dello stesso, su richiesta scritta della maggioranza del consiglio direttivo uscente.
La presenza alla prima riunione del consigliere eletto costituisce formale accettazione della nomina. Gli assenti ingiustificati sono da ritenersi dimissionari.
Il consiglio direttivo nella sua prima seduta provvede alla nomina del presidente, del vicepresidente, del segretario e del cassiere. Il presidente dovrà essere eletto tra i membri che rappresentano i comuni di cui all’art. 3.
Il consiglio direttivo si riunisce tutte le volte che il presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno un quinto dei suoi membri e comunque almeno una volta all'anno, per deliberare in ordine al bilancio consuntivo e preventivo dell'associazione.
Le riunioni del consiglio direttivo sono valide quando ad esse interviene la maggioranza dei consiglieri. Le decisioni sono adottate a maggioranza dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del presidente.
Le convocazioni per le riunioni del consiglio devono contenere l'ordine del giorno e gli argomenti da trattare cui i consiglieri devono strettamente attenersi. La richiesta di inserimento di qualsiasi altro argomento deve essere preventivamente indirizzata per iscritto al presidente che provvederà in merito.
Il consiglio è presieduto dal presidente e in sua assenza dal vicepresidente; in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti.
Della riunione del consiglio verrà redatto processo verbale su apposito libro che dovrà essere sottoscritto dal presidente e dal segretario. In ogni momento i soci dell'associazione potranno prendere visione dello stesso.
Art. 19 - I consiglieri che mancano ingiustificatamente a tre riunioni consecutive del consiglio direttivo sono dichiarati decaduti.
Art. 20 - Al consiglio direttivo spetta la direzione e l'amministrazione dell'associazione, nonché tutti gli altri adempimenti che non siano espressamente riservati all'assemblea a norma del presente statuto e/o dalla legge.
In particolare sono compiti del consiglio direttivo:
1) l'eventuale assunzione di dipendenti e impiegati nonché la determinazione della relativa retribuzione;
2) l'eventuale nomina di guardiapesca volontari;
3) a decisione sulle domande di ammissione di nuovi soci;
4) l'adozione di provvedimenti e sanzioni nei confronti dei soci e dei pescatori ospiti a norma dell'art. 10;
5) stabilire il costo dei permessi di pesca;
6) il convenzionamento di nuove acque;
7) il piano generale di semine, in conformità con le norme vigenti;
8) la stesura del regolamento interno di pesca annuale;
9) la predisposizione e deliberazione del rendiconto consuntivo e del bilancio di previsione;
10) la presentazione all'assemblea di eventuali proposte di modifica dello statuto;
Il consiglio direttivo può altresì in caso di urgenza adottare decisioni spettanti all'assemblea; in tal caso l'assemblea dei soci dovrà essere convocata in via straordinaria entro trenta giorni e la decisione assunta dal consiglio dovrà essere ratificata a maggioranza .
Art. 21- In caso di urgenza le deliberazioni del consiglio direttivo potranno essere assunte da un comitato ristretto composto dal presidente, dal vicepresidente, dal segretario e dall'eventuale responsabile del settore; le decisioni così adottate dovranno essere ratificate dal consiglio direttivo nella prima riunione successiva.
Art. 22 - Il presidente del consiglio direttivo e presidente dell'associazione; ha la legale rappresentanza dell'associazione a tutti gli effetti e può delegare le proprie funzioni per determinati atti ad uno dei membri del consiglio direttivo.
In caso di assenza o impedimento del presidente dell'associazione, questi viene sostituito dal vicepresidente ed in caso di assenza o impedimento di entrambi dal membro più anziano di carica del consiglio.
Art. 23 - L'assemblea nomina ogni n. 3 anni un collegio di revisori dei Conti composto di due membri effettivi e uno supplente.
Non sono eleggibili e se eletti decadono i parenti e gli affini entro in terzo grado del presidente dell'associazione o dei membri del consiglio direttivo.
I revisori dei Conti possono essere rieletti.
Il collegio dei revisori dei conti si raduna almeno due volte all'anno; delle riunioni viene redatto un verbale che sarà iscritto in apposito libro e firmato dagli intervenuti.
I revisori dei conti possono partecipare previo invito alle riunioni del consiglio direttivo, senza diritto di voto.
I revisori dei Conti curano il controllo delle spese, sorvegliano la gestione amministrativa dell'associazione e ne riferiscono all'assemblea generale.
In caso di riscontrate gravi irregolarità amministrative devono chiedere la convocazione dell'assemblea straordinaria .
Art. 24 - L'assemblea generale nomina ogni n. 3 anni il collegio dei probiviri formato da due membri effettivi e uno supplente.
Non sono eleggibili e se eletti decadono i parenti e gli affini entro in terzo grado del presidente dell'associazione o dei membri del consiglio
direttivo.
I componenti del comitato dei probiviri possono essere rieletti.
Nella prima riunione dopo l'elezione essi dovranno procedere ad eleggere nel proprio seno il presidente.
Tutte le eventuali controversie che dovessero insorgere tra relativamente al rapporto associativo e tra questi e l'associazione o i suoi soci organi saranno devolute a detti probiviri i quali giudicheranno ex bono et aequo senza formalità di procedura e con decisione inappellabile da adottarsi previa audizione delle parti.
Spetta altresì al comitato dei probiviri l'interpretazione autentica dello statuto.
Art. 25 - Spetta al segretario sovrintendere alla verifica ed al disbrigo della corrispondenza alla tenuta degli schedari di scadenza per il versamento delle quote di rinnovo delle concessioni, che dovrà notificare in tempo utile al consiglio direttivo, all'ordinamento ed alla conservazione degli atti concernenti i servizi di vigilanza, alla stesura dei ricorsi, oltre a tutte le altre incombenze inerenti il regolare funzionamento dell'ufficio di segreteria. Potrà inoltre rilasciare copie autentiche di atti dell'associazione, previo benestare del presidente.
E' compito del cassiere curare la tenuta e l'aggiornamento dei libri contabili, provvedere al ricevimento e al pagamento delle fatture, nonché al versamento del premio di assicurazione dei soci e dei contributi di eventuali dipendenti, oltre a sovrintendere allo svolgimento di tutti i lavori contabili e di cassa inerenti la gestione amministrativa dell'associazione.
Una medesima persona può svolgere contemporaneamente le funzioni di segretario e di cassiere.
Art. 26 - Tutte le cariche elettive sono gratuite.
TITOLO IV
Art. 27 - Il patrimonio dell'associazione è costituito da:
1) beni mobili ed immobili di proprietà dell'associazione;
2) eventuali fondi di riserva costituiti dalle eccedenze di bilancio;
3) eventuali donazioni, erogazioni o lasciti.
Le entrate dell'associazione sono costituite:
1) dal contributo sociale e permessi d'ospite;
2) da ogni altra entrata, sovvenzione o contributo che concorrano ad incrementare la disponibilità di bilancio.
I proventi derivanti da attività commerciali o produttive marginali sono inseriti in apposita voce del bilancio dell'associazione; l'assemblea delibera sulla utilizzazione dei proventi che deve essere comunque in armonia con le finalità statutarie dell'associazione.
E' vietato distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
I singoli associati non possono chiedere la divisione del patrimonio ne esigere la restituzione del contributo annuale versato in caso di scioglimento, per qualunque causa, del rapporto associativo.
Art. 28 - L'anno finanziario inizia il 16 novembre e termina il 15 novembre di ogni anno. Entro trenta giorni dalla fine di ogni esercizio il consiglio direttivo deve redigere il bilancio consuntivo. Il bilancio preventivo e quello consuntivo devono essere approvati dall'assemblea ordinaria ogni anno entro il mese di aprile.
Esso deve essere depositato presso la sede dell'associazione entro 15 giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato.
Inoltre deve essere messo a disposizione per la prescritta revisione da parte del collegio dei revisori dei conti.
Il cassiere è autorizzato a pagare le spese di normale amministrazione. Le altre devono essere preventivamente autorizzate dal consiglio direttivo e controfirmate dal presidente. Le spese postelegrafoniche, di viaggio, per semine ed altre di analoga natura possono essere rimborsate previa sottoscrizione del presidente o del vicepresidente. Le note spese del presidente devono essere firmate dal vicepresidente.
Per l'uso del proprio automezzo privato per ragioni di servizio se autorizzato e previsto un rimborso spese, stabilito dal consiglio direttivo.
TITOLO V
Art. 29 - L'associazione istituisce un corpo di vigilanza per un corretto esercizio della pesca nelle acque in gestione composto dai guardiapesca anche volontari.
I guardiapesca vengono nominati dal consiglio direttivo. Il guardiapesca tiene un diario controllabile dal presidente dell’associazione sulle ispezioni effettuate con località ed i giorni dei controlli; senza riguardo a persone, lo stesso deve notificare al consiglio direttivo ogni constatazione venir portata a conoscenza dello stesso.
Il guardiapesca che in qualsiasi modo dovesse mancare al suo dovere, sarà sottoposto dal consiglio direttivo a procedimento disciplinare e se ne viene accertata la colpevolezza immediatamente rimosso dall'incarico e se socio espulso dall'associazione.
Spetta al consiglio direttivo fissare i compensi o stabilire i criteri per il rimborso delle spese sostenute.
Art. 30 - Gli organi collegiali dell'associazione vengono rieletti ogni 3 anni.
Nel caso di eventuali dimissioni collegiali del consiglio direttivo, del collegio dei revisori dei conti o del comitato dei probiviri, fermo restando quanto previsto dall'art. 17, il presidente dell'associazione, o in difetto il presidente del collegio dei probiviri, deve convocare l'assemblea dei soci per le elezioni dell'organo dimissionario entro 30 giorni dalla data delle dimissioni.
Un mese prima della scadenza del mandato il consiglio direttivo procederà alla nomina della commissione elettorale composta di tre membri effettivi e due supplenti scelti trai soci di provata capacità e moralità.
I soci prescelti dovranno confermare la propria disponibilità con dichiarazione scritta indirizzata al presidente dell'associazione.
La commissione elettorale e convocata dal presidente dell'associazione entro sei giorni dalla nomina per l'elezione in proprio seno del presidente.
E' compito della commissione elettorale provvedere alla organizzazione delle elezioni per le cariche sociali nonché alla predisposizione e consegna delle schede elettorali e all'approntamento delle tabelle di scrutinio.
Art. 31- Le candidature individuali devono pervenire al consiglio direttivo entro il giorno delle votazioni.
La commissione elettorale provvede successivamente alla compilazione di un unica lista in stretto ordine alfabetico comprendente i nominativi di tutti i candidati presenti ai sensi dei commi precedenti.
Art. 32 - Ogni elettore può votare per un numero massimo di 6 nominativi, pena la nullità della scheda.
E' facoltà dell'elettore aggiungere altri nominativi nello spazio appositamente riservato sulla scheda ma comunque un numero non superiore a
6.
Le schede votate qualora lo spoglio non avvenga nella sede delle elezioni sono trasferite a cura del seggio elettorale composto di 2 soci nominati tra i presenti dell'assemblea opportunamente sigillate presso la sede dell'associazione ove i componenti il seggio elettorale procedono alle operazioni di scrutinio.
Avverso l'operato del seggio elettorale e della commissione elettorale è ammesso ricorso scritto e motivato al comitato dei probiviri uscente entro 5 giorni dalle avvenute elezioni.
Gli eventuali ricorsi non sospendono l'insediamento degli organi collegiali eletti, sino a definitiva pronuncia da parte del comitato dei
probiviri.
Art. 33- Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea straordinaria con la maggioranza di due terzi dei soci. I1 patrimonio residuo dell'associazione deve essere devoluto ad associazione con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità, sentito 1'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23.12.1996 n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Art. 34- Per tutto quanto non è contenuto nel presente statuto valgono le disposizioni di legge.